Giustizia Riparativa: la Cassazione stabilisce la non impugnabilità del diniego
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 6595/2024) ha affrontato un tema cruciale introdotto dalla Riforma Cartabia: la giustizia riparativa. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: l’ordinanza con cui il giudice nega all’imputato l’accesso a un programma di giustizia riparativa non è impugnabile. Questa decisione chiarisce la natura e i confini di questo nuovo istituto, delineandolo come un percorso parallelo e non giurisdizionale rispetto al processo penale tradizionale.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dalla richiesta di un imputato, già condannato in primo grado per truffa aggravata e ricettazione, di accedere a un programma di giustizia riparativa. Il Tribunale di Verona aveva respinto la richiesta motivando la decisione sulla base di diversi elementi: lo stato di detenzione dell’imputato per altra causa, che ne impediva la partecipazione; la sua personalità negativa e la gravità dei fatti commessi; e, infine, la mancata volontà di risarcire, anche solo parzialmente, il danno causato alla vittima.
Contro questo diniego, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice non avesse motivato adeguatamente il mancato invio al Centro per la giustizia riparativa, violando così la normativa che prevede l’accesso a tali programmi “senza preclusioni in relazione alla fattispecie del reato o alla sua gravità”.
La Decisione della Corte: il diniego alla giustizia riparativa non è ricorribile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che il provvedimento impugnato non è, per sua natura, appellabile. La decisione si fonda su un’analisi approfondita della natura e della funzione della giustizia riparativa nel nostro ordinamento.
I giudici hanno chiarito che questo istituto non è un rito speciale né un procedimento incidentale del processo penale, ma piuttosto un percorso autonomo. La sua finalità non è accertare la responsabilità penale, ma curare la relazione tra le persone coinvolte nel conflitto generato dal reato.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi principali.
1. Il Principio di Tassatività delle Impugnazioni
Il nostro sistema processuale si basa sul principio, sancito dall’art. 568 c.p.p., che un provvedimento può essere impugnato solo se la legge lo prevede espressamente. Nel caso della giustizia riparativa, il legislatore non ha previsto alcun mezzo di impugnazione contro il diniego di accesso. Pertanto, estendere il regime di impugnabilità previsto per altri atti sarebbe una violazione di tale principio.
2. La Natura non Giurisdizionale del Percorso Riparativo
Il punto centrale della sentenza è la qualificazione della giustizia riparativa come un “servizio pubblico di cura relazionale tra persone”. Non si tratta di un’attività giurisdizionale, ma di un percorso che opera su un piano diverso, con regole proprie (consenso, riservatezza, volontarietà) che sono spesso incompatibili con quelle del processo penale (pubblicità, contraddittorio formale).
Questa separazione strutturale e finalistica spiega perché il legislatore abbia scelto consapevolmente di non prevedere un sistema di impugnazioni. La decisione del giudice sull’invio al programma è discrezionale e non incide su diritti soggettivi in un modo che richieda necessariamente un secondo grado di giudizio.
3. L’Assenza di Profili di Incostituzionalità
La Corte ha escluso che la mancata previsione di un’impugnazione possa violare l’art. 111 della Costituzione. Tale garanzia riguarda i provvedimenti sulla libertà personale e le sentenze, categorie a cui l’ordinanza di diniego di accesso alla giustizia riparativa non appartiene. Non essendo un atto con carattere decisorio che incide in via definitiva su diritti, non rientra nell’ambito di applicazione della norma costituzionale.
Le conclusioni
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “La mancata previsione dell’impugnabilità, nell’ambito del procedimento penale, dell’ordinanza che nega all’indagato/imputato l’accesso ad un programma di giustizia riparativa non pone problemi di legittimità costituzionale, poiché il procedimento riparativo […] non ha natura giurisdizionale, concretizzandosi in un servizio pubblico di cura relazionale tra persone, disciplinato da regole non mutuabili da quelle del processo penale”.
Questa sentenza offre un chiarimento fondamentale per gli operatori del diritto. Conferma che la giustizia riparativa è uno strumento complementare ma distinto dal processo penale, la cui attivazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, non sindacabile attraverso i mezzi di impugnazione ordinari. La porta di accesso a questo percorso, quindi, si apre o si chiude in un’unica istanza, senza possibilità di appello.
È possibile fare ricorso contro un provvedimento del giudice che nega l’accesso a un programma di giustizia riparativa?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’ordinanza che nega l’accesso a un programma di giustizia riparativa non è impugnabile. La legge non prevede specifici mezzi di ricorso per questo tipo di provvedimento, in base al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
Perché il procedimento di giustizia riparativa è considerato separato dal processo penale?
Perché ha finalità e regole diverse. Mentre il processo penale mira ad accertare la responsabilità e applicare una sanzione, la giustizia riparativa è un servizio pubblico finalizzato a gestire le conseguenze relazionali del reato attraverso il dialogo tra le parti. Opera secondo principi di volontarietà, consenso e riservatezza, spesso incompatibili con le regole del dibattimento penale.
La mancata previsione di un’impugnazione per il diniego alla giustizia riparativa viola la Costituzione?
No, secondo la Corte. La garanzia costituzionale del ricorso per cassazione (art. 111 Cost.) riguarda le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale. L’ordinanza che nega l’accesso alla giustizia riparativa non rientra in queste categorie, poiché non ha carattere decisorio su diritti soggettivi in modo definitivo e non incide sulla libertà personale.