La Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di rescissione del giudicato, un rimedio per annullare una condanna definitiva emessa in assenza, è una facoltà esclusiva del condannato. Nel caso di specie, il Pubblico Ministero aveva richiesto la rescissione a causa di un errore nella notifica dell'indirizzo dell'imputata, che non aveva avuto conoscenza del processo. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la scelta del legislatore di escludere il PM non è irragionevole, poiché spetta solo al condannato valutare la convenienza di un nuovo processo, con tutte le possibili conseguenze.
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