Atto Processuale Abnorme: La Cassazione Chiarisce la Differenza con la Semplice Nullità
Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione, la sentenza n. 34474 del 2024, offre un’importante lezione sulla distinzione tra un atto nullo e un atto processuale abnorme. La Corte ha stabilito che un provvedimento che, pur viziato, provoca una regressione del procedimento a una fase precedente non è automaticamente abnorme, ma può rappresentare un passaggio ‘fisiologico’ per correggere un errore. Questa decisione ribadisce il carattere eccezionale della categoria dell’abnormità.
I Fatti del Caso: Un Errore di Notifica
Il caso nasce da un ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi contro un’ordinanza dello stesso Tribunale. L’ordinanza aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti di un imputato per un vizio procedurale: l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (ex art. 415 bis c.p.p.) al corretto difensore.
In particolare, l’avviso, relativo a diversi capi di imputazione riuniti in un unico procedimento, era stato notificato a un solo avvocato d’ufficio, il quale però era stato nominato solo per uno dei reati contestati. Per altri reati era stata nominata un’altra legale, mentre per i restanti non era ancora intervenuta alcuna nomina. Il Tribunale, rilevando questo difetto, ha annullato gli atti, facendo regredire il processo alla fase precedente.
Il Ricorso del PM e la tesi dell’atto processuale abnorme
Il Procuratore ha impugnato l’ordinanza, sostenendo che si trattasse di un atto processuale abnorme. Secondo l’accusa, il provvedimento del Tribunale era illegittimo e creava una paralisi ingiustificata del processo. La tesi del ricorrente era che l’errore di notifica non avesse leso concretamente il diritto di difesa dell’imputato e che, pertanto, l’annullamento fosse una misura sproporzionata e anomala.
La Decisione della Corte di Cassazione: Quando un Atto è Davvero Abnorme?
La Sesta Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia di abnormità degli atti processuali.
L’Abnormità Strutturale e Funzionale
La Corte ricorda che l’abnormità è una categoria eccezionale, che si configura solo in due ipotesi:
- Abnormità strutturale: quando il giudice emette un provvedimento in carenza assoluta di potere, ovvero compie un atto che non gli è attribuito dall’ordinamento.
- Abnormità funzionale: quando il giudice, pur esercitando un potere che gli è riconosciuto, lo fa in una situazione processuale radicalmente diversa da quella prevista dalla legge, causando una stasi del processo e un pregiudizio insanabile per le parti.
Nullità vs. Abnormità: una Regressione “Fisiologica”
Nel caso di specie, la Cassazione ha escluso entrambe le forme di abnormità. L’ordinanza del Tribunale non è strutturalmente abnorme perché il giudice ha il potere di dichiarare una nullità. Né è funzionalmente abnorme, perché la conseguenza, ovvero la regressione del procedimento, non determina una stasi insuperabile.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la dichiarazione di nullità e il conseguente ritorno alla fase delle indagini preliminari costituiscono una regressione ‘fisiologica’ e non patologica del processo. Si tratta di un meccanismo previsto dall’ordinamento per sanare un vizio. Il Pubblico Ministero, infatti, può semplicemente procedere a una nuova e corretta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, regolarizzando la situazione processuale e permettendo al procedimento di riprendere il suo corso. L’atto del Tribunale, sebbene possa essere considerato corretto o meno nel merito, non è avulso dal sistema processuale né crea un blocco irreversibile. Pertanto, non può essere qualificato come abnorme e il ricorso contro di esso è inammissibile.
Le conclusioni
La sentenza in esame riafferma un principio fondamentale: non ogni atto illegittimo è abnorme. L’abnormità è un rimedio residuale, da invocare solo quando un provvedimento giudiziario si pone completamente al di fuori del sistema legale, creando una paralisi che gli strumenti ordinari (come l’appello o la stessa sanatoria della nullità) non possono risolvere. La distinzione è cruciale per garantire la tassatività dei mezzi di impugnazione e l’ordinato svolgimento del processo penale.
Quando un atto del giudice può essere definito ‘abnorme’?
Un atto giudiziario è considerato abnorme quando viene emesso in totale assenza del potere di farlo (abnormità strutturale) oppure quando, pur rientrando nei poteri del giudice, causa una paralisi insuperabile del processo, deviando completamente dallo scopo previsto dalla legge (abnormità funzionale).
La dichiarazione di nullità di un atto che fa regredire il processo è un atto processuale abnorme?
No. Secondo la Cassazione, la dichiarazione di nullità che provoca una regressione del procedimento a una fase precedente non è un atto abnorme. È considerata una regressione ‘fisiologica’, poiché permette di correggere un errore procedurale e consente al processo di proseguire correttamente una volta sanato il vizio.
Qual era l’errore che ha causato la nullità nel caso di specie?
L’errore consisteva nell’aver notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per tutti i reati contestati a un unico avvocato d’ufficio, che però era stato nominato solo per una parte dei capi d’imputazione. Per altri reati era stato nominato un diverso difensore o nessun difensore, violando così il corretto contraddittorio.