Provvedimento Abnorme: Quando un Errore del Giudice Non Causa la Stasi del Processo
Nel complesso scenario della procedura penale, la nozione di provvedimento abnorme rappresenta un concetto cruciale che delimita i confini dell’impugnabilità immediata degli atti del giudice. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. N. 39584/2024) offre un chiaro esempio di come un’ordinanza, sebbene potenzialmente errata, non sia necessariamente abnorme e, di conseguenza, non possa essere oggetto di ricorso immediato. Analizziamo la vicenda per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso
Il Tribunale collegiale di L’Aquila, accogliendo un’eccezione della difesa, dichiarava la nullità parziale dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (ex art. 415 bis c.p.p.) nei confronti di un imputato. Nello specifico, la nullità riguardava due capi d’imputazione e il Tribunale disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue competenze. Sostanzialmente, il processo subiva una battuta d’arresto e una regressione alla fase precedente.
Il Ricorso del PM e la Questione del Provvedimento Abnorme
Contro questa ordinanza, il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge. A suo avviso, il Tribunale aveva errato nel dichiarare la nullità per un presunto difetto di notifica, sostenendo che le notifiche successive alla prima non richiedessero le stesse formalità. Tuttavia, il nodo centrale della questione non era tanto l’eventuale errore del Tribunale, quanto la possibilità stessa di impugnare direttamente tale ordinanza.
Secondo l’articolo 586 del codice di procedura penale, la regola generale è che le ordinanze emesse durante il dibattimento possono essere impugnate solo unitamente alla sentenza finale. L’eccezione a questa regola si verifica in due casi: per i provvedimenti sulla libertà personale o quando ci si trova di fronte a un provvedimento abnorme. Quest’ultimo si configura quando un atto è talmente anomalo da risultare estraneo al sistema processuale o quando, pur essendo formalmente valido, provoca una paralisi insuperabile del processo, la cosiddetta “stasi processuale”.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile, basando la propria decisione su un consolidato orientamento delle Sezioni Unite. I giudici hanno chiarito che l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila non poteva essere qualificata come provvedimento abnorme.
Il punto fondamentale del ragionamento della Corte è che, per aversi abnormità funzionale, non è sufficiente una semplice regressione del procedimento. È necessario che l’atto del giudice determini un blocco totale e l’impossibilità di proseguire. Nel caso di specie, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero non creava una situazione di stallo insuperabile. Il PM, infatti, avrebbe potuto semplicemente provvedere a una nuova notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, sanando il vizio (reale o presunto) e permettendo al processo di riprendere il suo corso.
La Corte ha ribadito un principio già espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 25957/2009): un’ordinanza che dichiara erroneamente una nullità e restituisce gli atti al PM non è abnorme perché, lungi dall’essere avulsa dal sistema, costituisce l’espressione di un potere riconosciuto al giudice e, soprattutto, non determina la stasi del procedimento. L’errore del giudice, in questo contesto, non legittima un ricorso immediato, ma potrà, eventualmente, essere fatto valere con l’impugnazione della sentenza conclusiva.
Le conclusioni
La sentenza in esame rafforza un importante principio di economia processuale e di tassatività dei mezzi di impugnazione. Non ogni errore del giudice giustifica un ricorso immediato alla Corte di Cassazione. È necessario che l’atto sia talmente anomalo da compromettere la funzionalità stessa del processo, creando un blocco insormontabile. Un provvedimento che causa una mera regressione, anche se basato su una valutazione giuridica errata, non è considerato abnorme se lascia al Pubblico Ministero la possibilità di rimediare e far proseguire il giudizio. Questa distinzione è fondamentale per evitare un uso eccessivo del ricorso per cassazione e per garantire che il processo si svolga secondo le cadenze previste dalla legge.
Quando un’ordinanza del giudice può essere definita un ‘provvedimento abnorme’?
Secondo la Cassazione, un’ordinanza è un provvedimento abnorme quando, per la sua singolarità e stranezza, è completamente al di fuori del sistema organico della legge processuale, oppure quando, pur non essendo estranea al sistema, determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.
Un’ordinanza che dichiara erroneamente la nullità di una notifica e restituisce gli atti al pubblico ministero è un provvedimento abnorme?
No. La Corte di Cassazione, richiamando le Sezioni Unite, ha stabilito che tale provvedimento non è abnorme perché non determina una stasi insuperabile del procedimento. Il pubblico ministero può disporre la rinnovazione della notificazione e far così proseguire il processo.
Perché il ricorso del pubblico ministero è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le ordinanze possono essere impugnate direttamente in Cassazione solo se sono abnormi o se riguardano la libertà personale. Poiché l’ordinanza in questione non è stata ritenuta abnorme, il ricorso non rispettava le condizioni di legge per essere esaminato nel merito.