Un Giudice dell'udienza preliminare aveva annullato la richiesta di rinvio a giudizio per alcuni indagati, ordinando la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Il giudice aveva rilevato l'omesso interrogatorio degli indagati, nonostante la loro richiesta. Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso, sostenendo che l'istanza di interrogatorio non era stata correttamente depositata e che la decisione del giudice rappresentava un'inammissibile abnormità del provvedimento penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il Pubblico Ministero aveva già provveduto a rinnovare gli interrogatori e a fissare una nuova udienza preliminare, perdendo così interesse al ricorso. Inoltre, la Corte ha ribadito che la restituzione degli atti, anche se errata, non costituisce un'abnormità del provvedimento penale, poiché non blocca il procedimento e permette al Pubblico Ministero di rimediare.
Continua »