Un cittadino residente all'estero, accusato di traffico di stupefacenti, viene condannato in appello per singoli episodi di spaccio ma assolto dall'accusa di associazione a delinquere. L'imputato propone ricorso in Cassazione lamentando la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e della fissazione dell'udienza preliminare, sostenendo di non aver ricevuto le raccomandate nella propria lingua. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini è una nullità a regime intermedio e va eccepita entro la sentenza di primo grado, pena la sanatoria. Inoltre, le notifiche all'estero erano regolari poiché l'imputato aveva ricevuto la richiesta di elezione di domicilio tradotta in olandese ma non aveva risposto, rendendo valida la notifica presso il difensore d'ufficio.
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