Un Giudice per le Indagini Preliminari ha dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione di un Pubblico Ministero perché depositata in formato cartaceo. Il PM aveva giustificato tale modalità con un malfunzionamento certificato del sistema telematico. La Procura ha impugnato la decisione, definendola un 'provvedimento abnorme' che creava una paralisi processuale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la decisione del Giudice era effettivamente abnorme, sia strutturalmente che funzionalmente, e l'ha annullata, consentendo al procedimento di proseguire.
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