Un'azienda di trasporti, dopo aver risarcito un danno causato da un suo veicolo in un'area non aperta al pubblico, chiede il rimborso alla propria assicurazione. La richiesta viene negata. La Corte di Cassazione ha respinto in via definitiva il ricorso dell'azienda, non per una valutazione sulla polizza, ma per un errore processuale. L'azienda, infatti, non aveva contestato in modo specifico la decisione del giudice precedente, che si basava sulla mancata produzione in giudizio delle condizioni di polizza. Senza tale documento, era impossibile verificare la reale estensione della copertura assicurativa in area privata. La Cassazione ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che gli errori procedurali possono essere fatali.
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