Una società di factoring ha chiesto la restituzione degli anticipi a un fornitore, sostenendo che la garanzia del contratto di Factoring pro soluto fosse venuta meno. Il debitore finale, un ente pubblico, aveva contestato le fatture. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del factor. I giudici hanno stabilito che la contestazione non riguardava l'esistenza del credito in sé, ma la legittimazione del fornitore a fatturare direttamente. Poiché il credito esisteva, anche se verso un soggetto diverso (l'appaltatore principale), il rischio di mancato incasso rimaneva a carico della società di factoring, come previsto dal contratto. Il factor ha perso la causa e ha dovuto pagare le spese legali.
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