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Art. 395 Codice di Procedura Civile — Sezione Terza Civile

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504 provvedimenti

Altri anni per Art. 395 Codice di Procedura Civile

Riscatto agrario: prova presuntiva in Cassazione
Un coltivatore diretto esercita il diritto di riscatto agrario sul fondo confinante, sostenendo anche la simulazione del prezzo di vendita. La Corte di Appello accoglie la domanda, ma l'acquirente ricorre in Cassazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, chiarendo che le critiche del ricorrente miravano a un riesame dei fatti e delle prove presuntive, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La decisione rafforza il valore della prova per presunzioni quando basata su indizi gravi, precisi e concordanti.
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Errore di fatto: quando la Cassazione lo esclude
Una struttura sanitaria ha chiesto la revocazione di un'ordinanza della Cassazione, sostenendo un errore di fatto: i giudici avrebbero erroneamente affermato la mancata trascrizione di un documento nell'atto. La Corte ha respinto la richiesta, chiarendo che la valutazione sull'adeguatezza della trascrizione è un errore di giudizio, non un errore di fatto revocabile. Inoltre, l'eventuale errore non era decisivo, poiché la decisione si fondava anche su altre motivazioni autonome.
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Ricorso inammissibile: l’obbligo di esposizione chiara
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile a causa di una esposizione dei fatti frammentaria, incompleta e oscura. La decisione sottolinea come il mancato rispetto del requisito di chiarezza previsto dall'art. 366 c.p.c. impedisca alla Corte di esaminare nel merito le censure, ribadendo che il ricorso deve essere autosufficiente e permettere una piena comprensione della controversia senza dover consultare altri atti.
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Separazione patrimoniale: la Cassazione chiarisce
Una società di gestione del risparmio (SGR) si opponeva a un'esecuzione forzata, sostenendo che il debito non fosse suo ma del fondo gestito, in virtù del principio di separazione patrimoniale. La Corte di Cassazione, pur dichiarando la cessazione della materia del contendere per l'annullamento del titolo esecutivo in un altro giudizio, ha analizzato il caso secondo il principio della soccombenza virtuale. Ha stabilito che l'opposizione sarebbe stata rigettata, poiché il titolo esecutivo condannava in modo inequivocabile la SGR a titolo personale e non quale gestore del fondo, impedendo un'interpretazione esterna del provvedimento.
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