La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ristoratore contro una società energetica per una maxi-bolletta basata su consumi ricostruiti a seguito di un presunto prelievo irregolare. L'ordinanza ribadisce che, in caso di manomissione, è legittimo l'uso di metodi presuntivi per calcolare i consumi, come quello basato sulla "potenza tecnicamente prelevabile del cavo". In tale scenario, l'onere della prova sui consumi energetici si sposta sull'utente, che deve dimostrare la sproporzione dei consumi addebitati o l'estraneità alla manomissione. Il ricorso è stato respinto per motivi procedurali, in quanto mirava a un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.
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