L'Impresa Appaltatrice ha chiesto il risarcimento dei danni all'Ente Ferroviario per la mancata prosecuzione dei lavori di raddoppio di una linea ferroviaria. Le Sezioni Unite avevano confermato la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia riguardasse la violazione di obblighi contrattuali e di buona fede. L'Ente Ferroviario ha proposto un ricorso per revocazione, sostenendo che la Corte fosse incorsa in un errore di fatto per non aver qualificato la domanda come illecito della pubblica amministrazione, di competenza del giudice amministrativo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. I giudici hanno chiarito che la contestazione della qualificazione giuridica di una domanda non costituisce un errore di fatto revocatorio, bensì una critica alla valutazione giuridica della Corte, non sindacabile tramite questo strumento straordinario.
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