La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La decisione si fonda sull'inammissibilità dei motivi presentati, che includevano vizi procedurali sanati, richieste di rivalutazione delle prove non consentite in sede di legittimità e questioni sollevate per la prima volta in Cassazione. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, confermando la condanna e aggiungendo il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria per la temerarietà dell'impugnazione, evidenziando l'importanza di presentare censure specifiche e tempestive.
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