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Art. 393-bis Codice Penale — Anno 2026

63 provvedimenti

Altri anni per Art. 393-bis Codice Penale

Resistenza a pubblico ufficiale sul treno: condanna confermata
Un passeggero su un treno ha rifiutato di indossare la mascherina di protezione e ha assunto un comportamento aggressivo. Il capotreno ha richiesto l'intervento della polizia ferroviaria. Gli agenti hanno ordinato all'uomo di scendere dal convoglio per completare gli accertamenti in sicurezza. L'uomo ha reagito con violenza, sferrando calci e pugni ai poliziotti. I giudici lo hanno condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato. I giudici di legittimità hanno confermato la condanna e hanno escluso la particolare tenuità del fatto. La condotta violenta e il grave turbamento dell'ordine pubblico impediscono di considerare l'offesa come minima. L'imputato deve quindi pagare le spese processuali.
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Resistenza a pubblico ufficiale: prosciolta ma con misura
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una persona prosciolta per totale incapacità di intendere e di volere dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale. I giudici di merito avevano disposto nei suoi confronti una misura di sicurezza a causa della sua pericolosità sociale. La difesa ha impugnato il provvedimento contestando la ricostruzione dei fatti, invocando la reazione ad atti arbitrari del pubblico agente e lamentando l'assenza di un termine di durata per la misura applicata. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile: le questioni non sollevate nei gradi precedenti sono precluse, la valutazione delle prove spetta ai giudici di merito e l'omessa durata della misura si intende fissata per legge al minimo edittale. L'imputata dovrà versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Resistenza a pubblico ufficiale: ricorso inammissibile e sanzione
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un cittadino condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, il quale ha impugnato la decisione di merito contestando la ricostruzione dei fatti e invocando la scusante della reazione agli atti arbitrari delle forze dell'ordine. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. L'impugnazione riproponeva censure generiche e mirava unicamente a ottenere una rivalutazione delle prove già vagliate nei precedenti gradi, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna definitiva dell'imputato, disponendo anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Accensioni ed esplosioni pericolose: fumo e condanna
Un manifestante ha acceso un fumogeno durante una manifestazione non autorizzata in una piazza gremita, provocando una densa nube di fumo che ha ridotto la visibilità e scatenando disordini. I giudici hanno confermato la condanna per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose, escludendo sia la reazione ad atti arbitrari delle forze dell'ordine sia la particolare tenuità del fatto a causa della gravità della situazione pandemica e degli scontri generati.
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Resistenza a pubblico ufficiale: minacce e scriminante negata
L'Imputato ha rivolto minacce verbali esplicite e gravi ad alcuni agenti durante un controllo. I giudici di merito lo hanno condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha presentato ricorso in Cassazione invocando la reazione ad atti arbitrari delle forze dell'ordine anche solo putativa e chiedendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto oltre alla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: le minacce configurano pienamente la resistenza a pubblico ufficiale e la scriminante putativa richiede prove concrete mai fornite. Inoltre i precedenti penali escludono la tenuità del fatto e impediscono il prevalere delle attenuanti. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Particolare tenuità del fatto negata ai recidivi
L'Imputata propone ricorso in Cassazione contro la sentenza di condanna per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, contestando la gravità dei fatti e la misura della pena. Nei motivi aggiunti la difesa richiede l'applicazione della particolare tenuità del fatto a seguito delle recenti riforme legislative. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il beneficio della particolare tenuità del fatto non spetta a chi commette il illecito in modo abituale. Nel caso specifico, L'Imputata risulta gravata da plurimi precedenti penali specifici, elemento che preclude in modo assoluto la non punibilità. La condanna viene confermata e la ricorrente deve pagare le spese e la sanzione pecuniaria.
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Resistenza a pubblico ufficiale: no alla rilettura delle prove
L'Imputato è stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel proporre ricorso in Cassazione, la difesa ha contestato la mancata traduzione di alcune espressioni pronunciate in lingua sarda, l'assenza dell'elemento soggettivo e la mancata applicazione della causa di non punibilità per reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le doglianze tendevano soltanto a sollecitare un nuovo esame dei fatti e delle prove, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Le questioni sollevate erano già state correttamente analizzate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna dell'Imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Inammissibilità del ricorso in Cassazione e sanzioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato da due soggetti condannati nei gradi di merito per un reato penale. Gli imputati chiedevano l'annullamento della decisione contestando la sussistenza del reato, il mancato riconoscimento della scriminante per reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale e il trattamento punitivo. I giudici di legittimità hanno stabilito che le argomentazioni proposte dalla difesa erano una semplice riproposizione delle medesime doglianze già vagliate e respinte in secondo grado con motivazione logica e corretta. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna, ponendo a carico di ciascun ricorrente il pagamento delle spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Resistenza a pubblico ufficiale: inutile la reazione col martello
Durante una perquisizione domiciliare, le forze dell'ordine chiedono di ispezionare il telefono cellulare del figlio dell'indagato per raccogliere prove urgenti. Il padre reagisce opponendosi con violenza, impugnando un martello e rivolgendo minacce di morte agli agenti. L'uomo viene sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia e propone ricorso, sostenendo che l'ispezione dello smartphone costituisca un atto illegittimo. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e conferma la responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I giudici chiariscono che la polizia può richiedere la consegna del cellulare nell'ambito di indagini d'iniziativa. Non sussiste alcun atto arbitrario dei militari, mentre la reazione del padre risulta del tutto sproporzionata. L'imputato deve pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro.
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Reazione ad atti arbitrari: quando il ricorso diventa inutile
Un cittadino ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello. L'imputato sosteneva di aver agito per una giustificabile reazione ad atti arbitrari compiuti da un pubblico ufficiale. La Suprema Corte ha esaminato la richiesta e ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. Il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime contestazioni generiche già ampiamente analizzate e respinte dai giudici del secondo grado. La sentenza impugnata non presentava difetti logici o giuridici. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione precedente e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese del processo. Il cittadino deve inoltre versare tremila euro alla Cassa delle ammende per aver presentato un ricorso inammissibile.
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Reazione ad atti arbitrari: no allo sconto senza nuovi motivi
Un cittadino ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello, chiedendo il riconoscimento della scriminante legata alla reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale. Il ricorrente ha sostenuto che la propria condotta fosse giustificata dal comportamento scorretto dell'agente. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno riscontrato la presenza di motivi generici e puramente ripetitivi delle argomentazioni già analizzate e respinte con motivazione solida in secondo grado. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna e ha disposto il pagamento delle spese processuali, unitamente al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende per responsabilità colposa nella presentazione del ricorso.
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Resistenza a pubblico ufficiale: blitz notturno e condanna
Due imputati hanno aggredito verbalmente e ostacolato le forze dell'ordine durante un controllo per disturbo della quiete pubblica. La Corte di Appello ha confermato la loro condanna per i reati di disturbo al riposo, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. I condannati hanno proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'illegittimità dell'intervento degli agenti e chiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha giudicato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le forze dell'ordine hanno operato legittimamente senza commettere atti arbitrari. L'opposizione violenta e le offese in presenza di testimoni integrano pienamente i delitti contestati. Gli imputati hanno perso il ricorso e devono versare le spese di giudizio e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Resistenza e inammissibilità dell’appello: condanna confermata
Un uomo ha subito una condanna a nove mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver contrastato le forze dell'ordine durante un controllo e nella caserma. La difesa ha impugnato la sentenza sostenendo che l'imputato fosse una vittima di un arresto illegittimo. I giudici di secondo grado hanno dichiarato l'inammissibilità dell'appello per la totale genericità delle critiche sollevate. L'imputato ha proposto ricorso davanti ai giudici di legittimità, i quali hanno confermato il provvedimento. La difesa ha presentato affermazioni astratte senza contrastare i fatti accertati nel processo. La decisione finale ha confermato la condanna e inflitto il pagamento delle spese processuali insieme a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Oltraggio a pubblico ufficiale: condanna confermata dal Giudice
Un cittadino ha subito una condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione contestando la propria responsabilità e invocando l'esimente della reazione a un comportamento arbitrario delle forze dell'ordine. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. L'atto difensivo si limitava a riproporre le stesse contestazioni fattuali già respinte dai giudici territoriali, senza criticare la specifica motivazione della sentenza impugnata. I giudici hanno confermato la condanna penale e hanno sanzionato il ricorrente con le spese di lite e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Resistenza al curatore fallimentare: vietata la violenza
L'imputato ha aggredito fisicamente il professionista incaricato della gestione concorsuale durante un accesso autorizzato presso i beni aziendali. La difesa ha invocato la reazione ad atti arbitrari e la particolare tenuità del reato, contestando la condanna. I giudici hanno accertato la piena legittimità dell'operato del pubblico ufficiale, rilevando l'intensità del dolo e l'assenza di presupposti per escludere la colpevolezza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la responsabilità penale per resistenza al curatore fallimentare e condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali e di una sanzione pecuniaria.
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Resistenza a pubblico ufficiale tra condanna e atti arbitrari
Un cittadino ha proposto ricorso per cassazione contro la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato invocava la speciale causa di non punibilità della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, sostenendo l'illegittimità della condotta delle forze dell'ordine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati richiedevano una rivalutazione dei fatti già correttamente esaminati nei gradi precedenti. La sentenza di merito ha motivato in modo logico e coerente sia la sussistenza della responsabilità penale, sia l'esclusione di qualunque eccesso o arbitrio da parte dei pubblici ufficiali intervenuti. L'imputato deve quindi scontare la condanna e pagare le spese processuali insieme a una sanzione pecuniaria.
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Reazione ad atto arbitrario: controllo legittimo e condanna
Un automobilista ha impugnato la sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza e condotte connesse. La difesa ha sostenuto la sussistenza della scriminante della reazione ad atto arbitrario del pubblico agente, anche a livello putativo, per contestare la legittimità del controllo di polizia. Inoltre, il ricorrente ha eccepito l'avvenuta prescrizione del reato contravvenzionale. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente l'impugnazione. I giudici hanno accertato la piena legittimità dell'operato delle forze dell'ordine, escludendo qualunque abuso o eccesso dei poteri. La Suprema Corte ha inoltre rilevato che il calcolo della prescrizione non ha considerato i periodi di sospensione introdotti dalla normativa applicabile. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e imponendo il pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reazione ad atti arbitrari: quando il controllo è legittimo
Un cittadino ha impugnato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicata a seguito dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L'indagato si era opposto con violenza e minacce, impugnando un martello, alla richiesta delle forze dell'ordine di consegnare il proprio cellulare per un'ispezione durante una perquisizione. La difesa ha invocato la reazione ad atti arbitrari, sostenendo che gli agenti avessero superato i loro poteri e che l'uomo avesse agito per tutelare la propria privacy. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la richiesta di esibizione del telefono rientra nei legittimi poteri di indagine di iniziativa della polizia. Inoltre, la scriminante non è configurabile quando mancano soprusi e la reazione del privato risulta del tutto sproporzionata.
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Atti arbitrari del pubblico ufficiale: ricorso respinto
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello che confermava la sua responsabilità penale. La difesa ha sostenuto la presenza della causa di non punibilità legata alla reazione contro presunti atti arbitrari del pubblico ufficiale. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso poiché le censure riproducevano genericamente argomenti già esaminati e respinti dai giudici di secondo grado. Di conseguenza, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso per Cassazione: no alla ricostruzione dei fatti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato nei precedenti gradi di giudizio. L'imputato lamentava l'errata applicazione della legge penale in relazione alla scriminante della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale e la mancata concessione di sanzioni sostitutive. I giudici di legittimità hanno stabilito che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per richiedere una nuova valutazione delle prove, compito esclusivo dei giudici di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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