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Art. 393-bis Codice Penale — Sezione Quinta Penale

2 provvedimenti

Altri anni per Art. 393-bis Codice Penale

False dichiarazioni sulla propria identità: reato confermato
L'Imputata si opponeva aggressivamente all'identificazione da parte delle forze dell'ordine dopo una rissa. La donna aggrediva gli agenti con calci e morsi, fornendo un nome inventato prima di esibire i documenti reali in Questura. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per i reati di resistenza, lesioni e false dichiarazioni sulla propria identità. I giudici hanno chiarito che dichiarare un falso nome a un pubblico ufficiale configura il reato previsto dall'articolo 496 del codice penale. Tale illecito prescinde da raggiri particolari e prevale sul reato di sostituzione di persona, in quanto commesso direttamente di fronte a un agente nell'esercizio delle sue funzioni. Il ricorso è stato dichiarato infondato con la condanna al pagamento delle spese.
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Reazione ad atti arbitrari: sì alla resistenza, no alle lesioni
Un cittadino, trattenuto in commissariato, ha reagito con violenza contro le forze dell'ordine sferrando un calcio a un agente e causandogli una frattura. Assolto in precedenza per la resistenza a pubblico ufficiale grazie alla scriminante della reazione ad atti arbitrari (ritenuta sussistente in via putativa), l'uomo è stato comunque condannato per lesioni personali aggravate. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, stabilendo che la causa di non punibilità per la reazione ad atti arbitrari (art. 393-bis c.p.) esclude i reati contro la pubblica amministrazione ma non tutela l'integrità fisica degli agenti. Pertanto, l'uso della violenza fisica che provochi lesioni resta punibile.
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