Un imputato, già condannato per evasione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, ha impugnato la condanna davanti alla Corte di Cassazione. La difesa sosteneva che il forte stato di agitazione dell'uomo escludesse la volontarietà della violenza verso i militari intervenuti, riducendo l'accaduto a mera disobbedienza passiva. I giudici di merito hanno invece accertato un comportamento attivamente violento, confermando la piena capacità di intendere e di volere e la presenza del dolo, almeno eventuale, nelle lesioni inflitte. La Suprema Corte ha confermato la condanna, sancendo che lo stato di agitazione emotiva non giustifica la condotta né attenua la responsabilità penale.
Continua »