La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6587/2024, ha stabilito che nelle controversie commerciali tra un'azienda italiana e una tunisina, la giurisdizione non si basa sulla convenzione bilaterale Italia-Tunisia, ma sul Regolamento UE n. 1215/2012. In tema di giurisdizione controversie internazionali, per un contratto di fornitura di merci, il foro competente è quello del luogo di consegna dei beni (Tunisia, nel caso di specie) e non quello del pagamento. Di conseguenza, la giurisdizione spetta al giudice tunisino.
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