Un concessionario cita in giudizio la casa produttrice chiedendo i danni per l'interruzione dei rapporti commerciali, contestando l'abuso di dipendenza economica e la violazione della buona fede. La casa produttrice chiede a sua volta il pagamento di crediti e il rispetto delle clausole risolutive. I giudici di merito respingono le domande del concessionario e accolgono le pretese della casa produttrice, dichiarando poi inammissibile l'appello del concessionario per carenza di motivi specifici. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale del concessionario, poiché l'impugnazione attacca il merito della causa senza contestare la vera ragione del rigetto in appello, ovvero il vizio di forma. La Cassazione rigetta anche il ricorso della casa produttrice sulla responsabilità aggravata, confermando la condanna del concessionario al pagamento della maggior parte delle spese legali.
Continua »