Un professionista ha richiesto il rimborso IRAP attività di sindaco svolta all'interno di società commerciali, avendo utilizzato esclusivamente le strutture aziendali delle stesse. L'Amministrazione Finanziaria ha respinto l'istanza, ma i giudici tributari hanno riconosciuto il diritto al rimborso, accertando che i compensi percepiti non derivavano da un'autonoma organizzazione dello studio professionale. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la mancanza di prove fornite dal contribuente. I Supremi Giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente impositore per difetto di specificità e chiarezza degli atti. Di conseguenza, il professionista ha ottenuto definitivamente il rimborso delle imposte versate e la condanna del Fisco al pagamento delle spese di lite.
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