Una società di trasporti ha ottenuto un'ingiunzione di pagamento per servizi resi a un'altra impresa. La società debitrice ha proposto opposizione, contestando conteggi e tariffe e chiedendo compensazioni. Tuttavia, nelle memorie difensive successive, l'opponente ha introdotto argomenti del tutto inediti, sostenendo la nullità e la simulazione dei contratti di somministrazione di manodopera. I giudici di merito hanno respinto le tesi difensive, qualificandole come domande nuove nel processo civile e pertanto inammissibili per tardività. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le pronunce precedenti. Il giudice non ha l'obbligo di esaminare documenti probatori prodotti a supporto di contestazioni avanzate fuori tempo massimo, né la parte può ampliare l'oggetto della lite nel corso del giudizio.
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