Una società immobiliare impugna un avviso di accertamento fiscale per operazioni inesistenti. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso originario perché l'atto, lungo oltre duecento pagine, presenta una caotica sovrapposizione di fotocopie senza sintesi espositiva. La società propone allora istanza di revocazione per errore di fatto, sostenendo che i giudici siano incorsi in una svista non leggendo il riassunto dei motivi e la richiesta finale. La Suprema Corte dichiara inammissibile la richiesta di revocazione. Il collegio chiarisce che la contestazione del contribuente non riguarda una svista materiale, bensì una valutazione giuridica sull'idoneità formale dell'atto. Di conseguenza, la decisione precedente resta valida e la contribuente deve pagare le spese legali.
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