L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a un contribuente, contestando sia compensi da lavoro autonomo non dichiarati sia un maggior reddito di partecipazione in una società di capitali a ristretta base. In primo grado i giudici hanno respinto totalmente le richieste del contribuente. Quest'ultimo ha proposto appello, contestando esclusivamente i rilievi sui conti correnti professionali e omettendo qualsiasi censura sul reddito societario. Ciononostante, la Commissione Tributaria Regionale ha annullato la ripresa fiscale sui redditi societari. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente impositore, affermando che la totale assenza di specificità dei motivi di appello su quel capo di sentenza precludeva al giudice di secondo grado qualsiasi riesame, configurando un vizio di ultrapetizione. La decisione è stata quindi cassata con rigetto definitivo del ricorso originario del contribuente.
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