Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro, sostenendo di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento preliminare. Inizialmente i giudici gli avevano dato ragione. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha depositato la prova della notifica dell'atto durante il secondo grado di giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato la validità di questa mossa, stabilendo che la produzione documenti in appello tributario è pienamente legittima quando serve a respingere le contestazioni del cittadino. Trattandosi di una semplice difesa, l'amministrazione finanziaria poteva presentare la prova anche dopo il primo grado. Il ricorso del cittadino è stato quindi respinto, con l'obbligo di pagare le spese legali.
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