Il Lavoratore adiva la Suprema Corte contestando il ricalcolo delle differenze retributive e la legittimita del recesso datoriale. In particolare, il dipendente lamentava un presunto declassamento retributivo e la sproporzione della sanzione espulsiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Riguardo ai livelli retributivi, la decisione d'appello si basava sulla crescita professionale del dipendente da aiuto cameriere a cameriere, senza alcun demansionamento. Quanto alla contestazione del recesso, il Lavoratore ha erroneamente difeso la tesi della mancanza di giusta causa, mentre l'Azienda aveva applicato un licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Inoltre, i vizi di motivazione sulla proporzionalita non sono stati formulati secondo le regole processuali. Il Lavoratore perde la causa ed e tenuto al versamento del doppio del contributo unificato.
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