Un Cittadino ha contestato un pignoramento del proprio stipendio avviato da un Agente della Riscossione per debiti relativi a tasse sui rifiuti (Tarsu) e canone idrico. Il Cittadino ha sostenuto che l'Agente della Riscossione non avesse il diritto di procedere, adducendo difetti di legittimazione. Il Tribunale ha qualificato l'opposizione in parte come opposizione all'esecuzione (per il canone idrico, accolta) e in parte come opposizione agli atti esecutivi (per i tributi, dichiarata tardiva). La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione del Cittadino. Questo è avvenuto perché il ricorso non ha rispettato il principio di autosufficienza, non specificando dove e quando le contestazioni erano state sollevate nei gradi precedenti, impedendo alla Corte di valutarne la fondatezza.
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