Un Tribunale ha liquidato i compensi spettanti a un Difensore per l'attività prestata tramite il patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione contro tale liquidazione, sostenendo di non aver mai ricevuto una comunicazione formale del provvedimento. Il Tribunale ha tuttavia dichiarato inammissibile il reclamo per intervenuta decadenza dei termini. La Procura ha quindi presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della pubblica accusa, confermando l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che, anche in mancanza di una rituale notifica, opera il termine lungo generale che decorre dalla data di pubblicazione del decreto, rendendo definitiva la spettanza economica del legale.
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