Un Fornitore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro uno Studio Legale Cliente per il pagamento di porte e finestre. Lo Studio Legale Cliente si è opposto, sostenendo difetti nella merce e contestando la propria responsabilità per alcuni lavori. La Corte d'Appello aveva accolto le ragioni dello Studio Legale Cliente, dichiarando risolto il contratto e ordinando la restituzione delle somme. Il Fornitore ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato l'esistenza dei difetti e la non responsabilità dello Studio Legale Cliente per parte dei lavori. Tuttavia, ha accolto il ricorso riguardo alla risoluzione del contratto d'ufficio, stabilendo che un giudice non può sciogliere un contratto se la parte interessata non lo ha espressamente chiesto. La sentenza d'Appello è stata parzialmente cassata, eliminando solo la statuizione sulla risoluzione.
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