Una lavoratrice, licenziata per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione della sua posizione di cassiera, ha impugnato il licenziamento. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31561/2023, ha accolto il suo ricorso, ribaltando la decisione di merito. La Corte ha stabilito che l'onere di provare l'impossibilità del repêchage spetta al datore di lavoro. Tale prova deve essere concreta e non basata su astratte "massime di esperienza". Inoltre, la Corte ha sottolineato la rilevanza del livello di inquadramento contrattuale: non può essere considerato un dato "neutro" se l'azienda assume nuovo personale a un livello pari o inferiore a quello del lavoratore licenziato, poiché indica una potenziale fungibilità delle mansioni. La valutazione sull'obbligo di repêchage deve quindi considerare la specifica professionalità del lavoratore e le posizioni disponibili, anche inferiori.
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