Un istituto di credito in liquidazione agisce con azione revocatoria contro gli eredi di un debitore che avevano ricevuto beni in donazione e poi li avevano venduti a terzi. La banca chiede non solo la dichiarazione di inefficacia delle donazioni, ma anche la restituzione del prezzo di vendita. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, dichiara il ricorso inammissibile. Ribadisce che l'azione revocatoria ordinaria rende l'atto inefficace solo nei confronti del creditore procedente, consentendogli di aggredire il bene, ma non comporta un obbligo di restituzione del bene o del suo controvalore al patrimonio del debitore.
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