La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società e dei suoi soci contro avvisi di accertamento per maggiori imposte (II.DD., IVA, IRAP). La controversia verteva principalmente sulla presunta violazione del contraddittorio endoprocedimentale. La Corte ha stabilito che, per le imposte dirette, era sufficiente il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dal PVC, mentre per l'IVA (imposta armonizzata), il contribuente non ha superato la "prova di resistenza", non avendo dimostrato quali difese concrete avrebbe potuto presentare se il contraddittorio fosse stato attivato. Gli altri motivi di ricorso sono stati giudicati inammissibili per genericità e tecnica di formulazione.
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