Una Azienda committente ha commissionato lavori edili. Un'altra Azienda, esecutrice, ha realizzato opere extra (come scossaline e gocciolatoi) non previste nel contratto originale. I giudici di merito hanno ritenuto l'Azienda committente responsabile per il pagamento di tali lavori. L'Azienda committente ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che le istruzioni per le opere extra provenivano da un geometra del subappaltatore. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso per Cassazione, ribadendo che il suo ruolo non è riesaminare i fatti già accertati dai giudici precedenti, ma solo verificare la corretta applicazione del diritto. L'Azienda ricorrente è stata condannata a pagare le spese legali.
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