Nel corso di un giudizio di revocazione, avviato per contestare una precedente dichiarazione di improcedibilità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. La ricorrente ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta personalmente e controfirmata dal proprio difensore. La controparte ha accettato espressamente tale rinuncia, concordando sulla compensazione delle spese di lite. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Questa decisione comporta che non sia dovuto il pagamento del cosiddetto doppio contributo unificato, previsto solitamente in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, poiché l'estinzione per rinuncia non configura una soccombenza o un rigetto nel merito.
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