Un'Amministrazione Comunale ha chiesto la restituzione di un terreno occupato da due privati, i quali hanno invece ottenuto dal Tribunale il riconoscimento della proprietà esclusiva del bene. L'ente pubblico ha proposto appello, ma la Corte d'Appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello con ordinanza filtro. Tuttavia, prima di emettere questa decisione, il giudice di secondo grado aveva già avviato la fase di trattazione, disponendo l'acquisizione di alcuni verbali testimoniali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente pubblico, stabilendo che il giudice perde il potere di pronunciare l'inammissibilità dell'appello se ha già dato inizio alla trattazione della causa. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame del merito.
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