Due soggetti vengono condannati nei primi gradi di giudizio per il reato di lesioni personali reciproche derivanti da uno scontro fisico. Entrambi presentano ricorso per Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le due parti decidono di formalizzare una reciproca remissione di querela, regolarmente accettata davanti agli organi di Polizia Giudiziaria. La Corte di Cassazione accerta la validità degli atti di revoca delle accuse e l'assenza di elementi evidenti per una piena assoluzione nel merito. Di conseguenza, i giudici supremi dispongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione dei reati. In mancanza di un accordo scritto diverso tra le parti, la Suprema Corte addebita le spese dell'intero procedimento processuale a carico di entrambi i querelati.
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