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Art. 34 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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90 provvedimenti

Altri anni per Art. 34 Codice di Procedura Penale

Dichiarazione di ricusazione: rigetto se manca la procura
L'Imputato ha presentato una dichiarazione di ricusazione contro due giudici d'appello, sostenendo la loro incompatibilità poiché avevano già giudicato un coimputato per gli stessi omicidi. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la richiesta per motivi formali e di merito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Imputato. La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione di ricusazione richiede obbligatoriamente il deposito della procura speciale che legittima il difensore. Nel merito, l'incompatibilità non sussiste perché i giudici, nel precedente processo, si erano limitati a valutare la pena del coimputato senza compiere alcuna valutazione, nemmeno incidentale, sulla responsabilità penale dell'Imputato. Di conseguenza, l'Imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Incompatibilità del giudice: la Cassazione respinge il ricorso
Il Condannato ha impugnato la decisione del Giudice dell'esecuzione che ha rideterminato la sua pena per reati di droga in seguito a una pronuncia della Corte Costituzionale. Il ricorrente ha lamentato l'incompatibilità del giudice, poiché lo stesso magistrato aveva precedentemente dichiarato inammissibile la sua richiesta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non sussiste l'incompatibilità del giudice se lo stesso si pronuncia nuovamente in sede di rinvio dopo una prima decisione presa senza formalità (de plano). Inoltre, l'eventuale incompatibilità non rende nullo il provvedimento, ma costituisce solo motivo per chiedere la ricusazione nei tempi e modi previsti dalla legge. Di conseguenza, il Condannato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: pena annullata per calcolo errato del giudice
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare le pene di tre diverse sentenze irrevocabili. Il Giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta ma ha calcolato la pena complessiva in modo errato. Invece di scorporare i singoli reati per individuare quello più grave su cui calcolare la pena base, ha utilizzato come base la pena complessiva di una precedente condanna. Inoltre, non ha motivato gli aumenti per i reati satellite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, annullando l'ordinanza limitatamente alla determinazione della pena e rinviando il caso al Tribunale di Catania per un nuovo calcolo corretto e motivato.
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Reato continuato e droga: la Cassazione annulla il no del giudice
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato per due condanne relative a reati in materia di stupefacenti commessi a distanza di pochi mesi. Il Tribunale ha rigettato l'istanza, ritenendo che i reati derivassero da una generica propensione a delinquere e valorizzando la diversità delle sostanze (hashish e cocaina). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, annullando il provvedimento. I giudici di legittimità hanno rilevato che il Tribunale ha motivato in modo carente e contraddittorio, ignorando indici fondamentali come la contiguità temporale e l'omogeneità dei reati, e supponendo erroneamente la presenza di complici. Il caso viene rinviato a un diverso giudice per un nuovo esame.
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Traffico di stupefacenti: libero se manca la cassa comune
Il Tribunale del Riesame confermava la custodia cautelare per un indagato accusato di far parte di un gruppo dedito al traffico di stupefacenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, annullando senza rinvio il provvedimento. I giudici hanno rilevato che la collaborazione saltuaria o la vendita di droga tra presunti soci a prezzi concordati non dimostrano l'esistenza di una struttura organizzata stabile o di una cassa comune, elementi indispensabili per configurare il reato associativo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha disposto l'immediata liberazione dell'indagato.
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Reato continuato: no allo sconto di pena se i delitti sono distanti
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto il reato continuato a favore di un condannato per reati commessi a distanza di quattro anni e lesivi di beni giuridici differenti, come la fede pubblica e il patrimonio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, annullando il provvedimento con rinvio. I giudici di legittimità hanno evidenziato che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso richiede una motivazione rigorosa basata su indici precisi, quali la contiguità temporale e spaziale, l'omogeneità dei reati e l'unicità del programma originario. Nel caso specifico, la distanza temporale di quattro anni e la mancanza di prove sulla vicinanza geografica dei fatti escludono l'applicazione automatica del beneficio, imponendo un nuovo esame della vicenda.
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Disciplina del reato continuato: errore del giudice e rinvio
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a tre sentenze definitive per rapina e lesioni. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta commettendo un grave errore di fatto: ha inserito nella valutazione una quarta sentenza mai indicata dal richiedente e ha confuso le date delle condotte. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, evidenziando che l'errore del giudice ha compromesso l'analisi dei requisiti fondamentali, come il medesimo disegno criminoso e la contiguità temporale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento e ha rinviato il caso al Tribunale per un nuovo esame, stabilendo che il giudice che ha precedentemente deciso non potrà partecipare al nuovo giudizio.
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Ricusazione del giudice: stop ai blocchi strumentali del processo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato contro la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ricusazione. L'imputato voleva ricusare un giudice chiamato a decidere su una precedente richiesta di ricusazione, sostenendo che quest'ultimo fosse incompatibile per aver già svolto funzioni di GIP e nel Tribunale del Riesame. La Suprema Corte ha confermato il divieto assoluto di ricusazione dei giudici chiamati a decidere su un'altra ricusazione, come stabilito dall'articolo 40, comma 3, del codice di procedura penale. Questa regola serve a evitare continui ritardi e lo stallo del processo. Di conseguenza, la ricusazione del giudice è stata ritenuta inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Ricusazione del giudice: conta la conoscibilità, non il caso
Due imputati hanno presentato un'istanza di ricusazione del collegio giudicante, sostenendo che i magistrati fossero incompatibili per aver già deciso sulla prescrizione di alcuni coimputati. La Corte di appello ha dichiarato la richiesta inammissibile perché tardiva. La Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che il termine di tre giorni per proporre la ricusazione del giudice decorre dal momento in cui la causa di incompatibilità diventa conoscibile con l'ordinaria diligenza, e non da quando la parte ne ha effettiva conoscenza casuale. Poiché gli imputati sapevano che la sentenza sarebbe stata depositata entro novanta giorni, avrebbero dovuto verificare tempestivamente l'avvenuto deposito in cancelleria. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Credito reale ma pretesa raddoppiata: quando è estorsione
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per i reati di atti persecutori ed estorsione a carico di un creditore che ha utilizzato violenza e minacce per riscuotere somme di denaro. L'imputato sosteneva che la sua condotta rientrasse nel meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo egli un effettivo credito verso la vittima. Tuttavia, i giudici hanno evidenziato che le somme pretese con la forza (circa settantamila euro) superavano di gran lunga il reale credito accertato (circa trentacinquemila euro). La Cassazione ha stabilito che si configura il reato di estorsione quando il profitto perseguito tramite violenza è palesemente ingiusto e sproporzionato rispetto al diritto originario, respingendo il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
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