La Corte di Cassazione ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un indagato accusato del reato di associazione finalizzata al narcotraffico. La difesa contestava sia l'incompatibilità dei giudici del riesame nel giudizio di rinvio, sia la configurabilità del vincolo associativo, sostenendo che le condotte di spaccio fossero autonome e prive di una cassa comune. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili le censure processuali, ribadendo che l'incompatibilità va sollevata tempestivamente tramite istanza di ricusazione e non sussiste nelle fasi cautelari di rinvio. Nel merito, i giudici hanno sancito che per configurare l'associazione basta una struttura organizzativa minima, la suddivisione concordata delle piazze di spaccio e l'intesa stabile tra sodali, anche in assenza di una gestione centralizzata dei profitti. Il ricorso dell'indagato è stato rigettato.
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