Un acquirente firma un contratto preliminare per un terreno agricolo, indicando come caparra confirmatoria una somma già versata in precedenza per estinguere un debito della venditrice. Scoperti gravi gravami ipotecari sul bene, l'acquirente recede e chiede il doppio della caparra, garantito anche dal marito della venditrice. La Corte d'Appello condanna i coniugi alla restituzione. La venditrice propone ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria, rileva la mancata notifica del ricorso al coniuge garante e ordina l'integrazione del contraddittorio. Inoltre, ritenendo la questione della validità della caparra confirmatoria per somme già versate ad altro titolo priva di precedenti specifici, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Continua »