Un contribuente impugna alcuni atti fiscali ma, in appello, omette di notificare il ricorso all'Ente Impositore. Quest'ultimo, tuttavia, si presenta spontaneamente in giudizio. La Corte d'Appello dichiara inammissibile il ricorso per il vizio di notifica. La Cassazione ribalta la decisione, affermando un principio fondamentale: la costituzione spontanea e sanatoria del vizio è pienamente valida. Se la parte non avvisata si presenta da sola, l'obiettivo della notifica è raggiunto e il difetto è 'guarito'. Di conseguenza, il processo deve proseguire per la valutazione del merito. Vince il Contribuente, ottenendo che la sua causa venga riesaminata.
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