Una società ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione dei ricorsi, che aveva annullato il rifiuto di registrazione di un marchio figurativo di un'azienda concorrente nel settore del fitness. La ricorrente sosteneva che vi fosse un rischio di confusione con i propri marchi anteriori. Tuttavia, la società ricorrente ha notificato il ricorso solo alla controparte privata e non all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La Corte di Cassazione ha rilevato che l'Ufficio, e quindi il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è un litisconsorte necessario. Di conseguenza, la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, imponendo alla ricorrente di notificare il ricorso anche al Ministero entro trenta giorni, rinviando la causa a nuovo ruolo.
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