Un militare con funzione di cassiere, incaricato di gestire un conto per i rimborsi IVA destinati ai colleghi, si appropria di una somma superiore a quella dovutagli. Viene condannato per peculato militare. La sua difesa sosteneva che i fondi, provenienti da un ente straniero, non appartenessero all'amministrazione militare. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, stabilendo un principio chiave: il denaro diventa di pertinenza dell'amministrazione militare nel momento in cui un suo ente ne assume la gestione e la responsabilità. L'appropriazione di tali fondi configura quindi il reato di peculato militare. La successiva restituzione della somma non cancella il reato, già perfezionatosi al momento del bonifico illecito.
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