Il gestore di una ricevitoria, incaricato della vendita di valori bollati, si è appropriato di oltre 17.000 euro omettendo di versare all'Erario le somme riscosse. Per nascondere l'appropriazione, ha presentato falsi modelli F24 con timbri postali contraffatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del gestore, confermando la condanna per il reato di peculato. I giudici hanno chiarito che il reato di peculato si perfeziona nel momento stesso dell'appropriazione del denaro. Di conseguenza, la successiva restituzione della somma non cancella l'illecito. Inoltre, la Cassazione ha escluso l'attenuante della particolare tenuità a causa della gravità della condotta, caratterizzata da ripetuti raggiri ai danni dell'amministrazione finanziaria.
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