La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8385/2025, ha confermato la condanna per il reato di peculato a carico della titolare di una ricevitoria del lotto che aveva omesso di versare le somme incassate. La Corte ha ribadito che il ricevitore del lotto riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e che il denaro raccolto è di pertinenza pubblica fin dal momento dell'incasso. Il semplice ritardo nel versamento si trasforma in appropriazione penalmente rilevante quando, a seguito di un'intimazione formale, l'agente non provvede al pagamento, manifestando così la volontà di sottrarre le somme alla loro destinazione pubblica. La Corte ha inoltre respinto la tesi del peculato d'uso, inapplicabile al denaro, e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo a un'attenuante non richiesta nei precedenti gradi di giudizio.
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