Un infermiere di un ospedale pubblico viene condannato per peculato dopo essersi appropriato di una confezione di medicinale di valore irrisorio. L'imputato chiede l'applicazione della causa di non punibilità per 'particolare tenuità del fatto', data l'esiguità del danno. La Corte di Cassazione conferma la condanna, stabilendo un principio importante: il peculato è un reato grave che non può mai beneficiare della 'particolare tenuità del fatto', a prescindere dal valore del bene sottratto, poiché la legge lo esclude esplicitamente. La Corte, tuttavia, accoglie parzialmente il ricorso su un altro punto, ordinando alla Corte d'Appello di rivalutare la concessione della sospensione condizionale della pena, ingiustamente negata sulla base di un unico e lieve precedente penale.
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