La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un terzo intestatario di una cassetta di sicurezza, confermando il sequestro preventivo di una cospicua somma di denaro. La decisione si fonda sul principio dell'interposizione fittizia, ritenendo che la Procura abbia fornito prove sufficienti (gravi, precise e concordanti) per dimostrare che la disponibilità effettiva del denaro non fosse del ricorrente, ma dell'imputato in un procedimento per reati tributari, suo genero. La Corte ha valorizzato una serie di elementi indiziari, come la sproporzione tra il reddito del ricorrente e la somma sequestrata, il ritrovamento delle chiavi presso l'imputato e gli accessi esclusivi effettuati dalla figlia del ricorrente.
Continua »