Il Giudice per le indagini preliminari respingeva la richiesta di custodia cautelare per un Dipendente Comunale, accusato di corruzione, rilevando sia l'assenza di gravi indizi sia la mancanza di esigenze cautelari. Il Pubblico Ministero proponeva appello cautelare contestando esclusivamente la valutazione sui gravi indizi, senza sollevare obiezioni sulle esigenze cautelari. Il Tribunale del Riesame accoglieva l'appello applicando la sospensione dal servizio. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio tale decisione, stabilendo che l'appello cautelare del Pubblico Ministero è inammissibile per difetto di interesse se non contesta entrambi i motivi di rigetto del primo giudice. Poiché la misura richiede sia indizi sia esigenze, l'impugnazione parziale non avrebbe potuto comunque condurre all'applicazione della misura. Vince il Dipendente Comunale, con revoca immediata della sospensione.
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