Un tecnico progettista, accusato di truffa per fittizi lavori edilizi legati al Superbonus, ha impugnato il provvedimento di sequestro probatorio di una pen drive e di un telefono cellulare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la legittimità del sequestro. I giudici hanno chiarito che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve solo verificare l'astratta configurabilità del reato e l'utilità dei beni sequestrati per le indagini, senza entrare nel merito dell'accusa. Inoltre, l'eventuale incompetenza territoriale del pubblico ministero non annulla la validità del sequestro, trattandosi di un mero criterio organizzativo interno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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