La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un ricorso presentato contro un'ordinanza di riesame che confermava un **sequestro preventivo** finalizzato alla confisca per reati tributari. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, il Pubblico Ministero ha disposto la revoca della misura ablativa, ritenendo fondate le deduzioni della difesa e restituendo i beni. Di conseguenza, il ricorrente ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, specificando che in tali circostanze non deve essere pronunciata la condanna alle spese processuali né alla sanzione pecuniaria, poiché la causa dell'inammissibilità non è imputabile al ricorrente.
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