Una società si è vista recapitare un avviso di accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti, relative all'utilizzo di fatture emesse da una società "cartiera". La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha accolto il ricorso della società, chiarendo un principio fondamentale sull'onere della prova. Ha stabilito che spetta all'Amministrazione Finanziaria dimostrare non solo la natura fittizia del fornitore, ma anche la consapevolezza o la colpevole ignoranza del destinatario della fattura riguardo alla frode. Solo dopo tale prova, l'onere si sposta sul contribuente, che dovrà dimostrare di aver agito con la massima diligenza per non essere coinvolto.
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