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Art. 3 Convenzione EDU — Sezione Settima Penale

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91 provvedimenti

Altri anni per Art. 3 Convenzione EDU

Continuazione tra reato associativo: ergastolo e rigetto
Un detenuto condannato alla pena dell'ergastolo ha presentato ricorso per chiedere la commutazione della sanzione in trenta anni di reclusione e il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reato associativo e i singoli delitti commessi dal gruppo criminale. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta e ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno ribadito la piena legittimità costituzionale dell'ergastolo. Inoltre, la Corte ha chiarito che non è configurabile l'unitarietà del disegno criminoso se i reati scopo non risultavano programmati, almeno nelle linee generali, al momento della costituzione del gruppo criminale o dell'ingresso del soggetto nella consorteria. Il condannato resta all'ergastolo e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Carcere e freddo: riduzione della pena ex art. 35-ter
Un detenuto ha presentato reclamo per ottenere la riduzione della pena ex art. 35-ter a causa delle condizioni di detenzione subite in diverse strutture carcerarie. Il Tribunale di Sorveglianza ha accordato il beneficio esclusivamente per i disagi termici verificatisi nel periodo invernale in un singolo istituto penitenziario, escludendo invece violazioni gravi o trattamenti inumani nelle altre sedi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del recluso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno confermato che i disagi transitori e privi di reale degrado non integrano un trattamento inumano, limitando il diritto allo sconto di pena ai soli periodi di effettivo e documentato pregiudizio.
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Detenzione inumana e degradante: ricorso inammissibile
Un detenuto presenta un reclamo per denunciare condizioni di detenzione inumana e degradante subite in diversi istituti penitenziari. Il Tribunale di Sorveglianza rigetta la domanda perché esclude che la carcerazione abbia superato la soglia minima di sofferenza vietata dalla legge. L'interessato impugna il provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando violazioni normative e carenze motivazionali. I giudici supremi dichiarano il ricorso inammissibile. La legge limita espressamente i motivi di impugnazione in questa materia alla sola violazione formale della norma giuridica. Il detenuto ha invece sollecitato una rivalutazione dei fatti, già esaminati correttamente nel merito. La Suprema Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Assistenza sanitaria in carcere: cure dovute o pretese negate
Un detenuto ha presentato reclamo lamentando l'assenza di un medico ortopedico all'interno della struttura penitenziaria. L'interessato ha denunciato una lesione della propria salute e dell'umanità della pena, chiedendo l'intervento del giudice. I magistrati di sorveglianza e successivamente la Corte di Cassazione hanno respinto la richiesta. La legge sull'ordinamento penitenziario impone la presenza stabile di un medico generale, del servizio farmaceutico e di uno psichiatra, ma non di tutti i singoli specialisti. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il ricorrente non ha dimostrato un danno concreto o un effettivo diniego di cure. La corretta assistenza sanitaria in carcere non impone la presenza interna di ogni figura medica se non emerge una reale violazione del diritto alla salute.
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Proroga del regime 41-bis: no al ricorso del boss
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato il decreto ministeriale di proroga del regime 41-bis per un detenuto condannato come capo promotore di un clan mafioso. I giudici hanno accertato la persistente e attuale pericolosità sociale dell'uomo, confermata dalle recenti indagini di polizia che documentano la piena operatività dell'organizzazione criminale sul territorio. Tale contesto evidenzia il concreto rischio di collegamenti illeciti con l'esterno. Il detenuto ha impugnato il provvedimento in Cassazione lamentando la violazione dei diritti fondamentali e una carenza di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, confermando la piena legittimità della decisione del Tribunale e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Risarcimento per disumana detenzione: quando il ricorso fallisce
Il Detenuto ha richiesto il risarcimento per disumana detenzione ai sensi dell'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario, sostenendo di aver subito un sovraffollamento in cella contrario ai diritti umani. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Le verifiche tecniche hanno accertato che lo spazio individuale disponibile era di 4,22 metri quadrati, ampiamente superiore al limite minimo di 3 metri quadrati stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La struttura garantiva inoltre luce naturale, aerazione, acqua calda e libertà di movimento. Il Detenuto è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
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Sovraffollamento carcerario e preclusione: stop ai ricorsi doppi
Un detenuto ha presentato reclamo per ottenere uno sconto di pena risarcitorio a causa delle cattive condizioni di detenzione patite. Il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza poiché sulla medesima questione si era già formato il giudicato. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata applicazione di un presunto orientamento giurisprudenziale favorevole. La Suprema Corte ha confermato la decisione precedente, ribadendo i principi su sovraffollamento carcerario e preclusione processuale. I giudici hanno chiarito che, senza nuovi elementi di fatto o questioni di diritto inedite, una richiesta già respinta non può essere riproposta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
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Condizioni detentive disumane: la Cassazione salva il ricorso errato
Il Detenuto ha richiesto una riduzione della pena a causa di condizioni detentive disumane subite in carcere, lamentando uno spazio inferiore a tre metri quadrati e scarsa igiene. Il Magistrato di Sorveglianza ha respinto la richiesta. Il Detenuto ha quindi presentato ricorso direttamente in Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che non è possibile scavalcare i gradi di giudizio: contro la decisione del Magistrato occorre prima proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza. Tuttavia, per salvare l'azione del Detenuto, la Cassazione ha riqualificato il ricorso come reclamo, trasferendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per la decisione finale.
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Carcere duro e trattamento disumano e degradante: ricorso ko
Il Detenuto, sottoposto al regime di carcere duro, ha proposto ricorso lamentando un trattamento disumano e degradante. Le sue doglianze riguardavano la limitazione delle ore d'aria, il divieto di cucinare in cella e la violazione della privacy dovuta allo spioncino sulla porta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le restrizioni applicate derivano direttamente dalle prescrizioni di legge previste per la sicurezza del regime speciale, ritenute pienamente compatibili con i diritti fondamentali dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Strasburgo. Inoltre, lo spioncino risponde a precise esigenze di vigilanza occasionale. Poiché il ricorrente si è limitato a ripetere le medesime contestazioni già respinte nei gradi precedenti senza criticare la decisione del Tribunale, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Cella di 9 mq e 41-bis: nessun trattamento disumano e degradante
Il Detenuto, ristretto in regime di alta sicurezza, ha richiesto i rimedi risarcitori lamentando un trattamento disumano e degradante a causa delle restrizioni del regime speciale, tra cui la limitazione delle ore d'aria e la presenza di uno spioncino nel bagno. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta, evidenziando che il detenuto disponeva di una cella singola di oltre nove metri quadrati con servizi igienici adeguati e che le limitazioni erano conformi alla legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse lamentele senza contestare la motivazione del giudice di merito. Di conseguenza, il detenuto perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Pena dell’ergastolo: il contrasto tra perpetuità e libertà
Il Condannato ha presentato ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale di Catania che aveva respinto la sua richiesta di sostituire la pena dell'ergastolo con trent'anni di reclusione. Il ricorrente sosteneva che la reclusione a vita violasse il divieto di trattamenti disumani e degradanti previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la pena dell'ergastolo non contrasta con la Costituzione o con i trattati internazionali, poiché l'ordinamento italiano prevede benefici concreti, come la liberazione condizionale, che escludono la perpetuità assoluta della sanzione. Di conseguenza, il ricorrente rimane condannato al carcere a vita e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Trattamento inumano e degradante: no al risarcimento se c’è luce
Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un detenuto per le condizioni della sua carcerazione ad Agrigento. Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un trattamento inumano e degradante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le condizioni di detenzione non hanno superato la soglia del trattamento inumano e degradante grazie a diversi fattori compensativi. Tra questi, uno spazio vitale tra i 3 e i 4 metri quadri, la condivisione della cella con un solo compagno, otto ore al giorno fuori dalla camera, luce naturale, servizi igienici riservati e il clima mite del luogo che ha attenuato la mancanza di riscaldamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Isolamento diurno: ricorso generico costa caro al condannato
Il Condannato ha impugnato il provvedimento della Corte d'Appello che determinava in un anno e tre mesi la durata complessiva dell'isolamento diurno in sede di esecuzione di pene concorrenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché i motivi presentati erano del tutto generici e non contestavano direttamente il provvedimento impugnato, ma miravano a contestare in astratto la legittimità costituzionale dell'ergastolo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato il provvedimento e ha condannato Il Condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Trattamento inumano e degradante: quando il freddo è solo disagio
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il reclamo di un detenuto che lamentava un trattamento inumano e degradante a causa del malfunzionamento del riscaldamento e della scarsità di spazio nella cella. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i disservizi temporanei del riscaldamento, in un clima mite, costituiscono un mero disagio e non una violazione della dignità umana. Inoltre, la richiesta di scomputare gli arredi sospesi dal calcolo dello spazio vitale è stata ritenuta generica e non provata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Freddo in cella: disagio e non trattamento inumano e degradante
Il Detenuto ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva respinto la sua richiesta di risarcimento per trattamento inumano e degradante. Il ricorrente lamentava il mancato funzionamento del riscaldamento nel carcere di Palermo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che i guasti temporanei al riscaldamento, uniti al clima mite della zona, costituiscono un mero disagio e non un vero e proprio trattamento inumano e degradante. Inoltre, il ricorso non contestava in modo specifico le motivazioni del Tribunale, limitandosi a richiamare sentenze europee senza collegarle al caso concreto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reclamo condizioni detentive: risarcimento negato senza prove
Il Detenuto ha presentato un reclamo per ottenere un risarcimento a causa delle condizioni di carcerazione subite. Tuttavia, la domanda indicava solo i periodi e i luoghi di detenzione, senza descrivere le concrete sofferenze o violazioni subite. Il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che per l'ammissibilità del Reclamo condizioni detentive non basta elencare dove e quando si è stati in cella, ma occorre descrivere dettagliatamente le specifiche carenze igieniche o di spazio subite. Di conseguenza, il ricorso del Detenuto è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Legittimità costituzionale dell’ergastolo: no allo sconto automatico
Il Condannato ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione della Corte d'Assise d'Appello che aveva respinto la sua richiesta di sostituire la pena dell'ergastolo con trent'anni di reclusione. Il ricorrente sosteneva che la pena perpetua violasse il divieto di trattamenti disumani e degradanti previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo la piena legittimità costituzionale dell'ergastolo. I giudici hanno chiarito che la pena a vita non è contraria alla dignità umana poiché l'ordinamento prevede istituti, come la liberazione condizionale, che consentono al condannato di riacquistare la libertà dimostrando un effettivo percorso di rieducazione. Di conseguenza, il Condannato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Trattamento inumano e degradante: negata l’acqua calda in cella
Il Detenuto ha proposto ricorso lamentando un presunto trattamento inumano e degradante durante la sua carcerazione in diversi istituti penitenziari. La contestazione riguardava principalmente l'assenza di acqua calda nei bagni delle celle e le precarie condizioni igieniche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la mancanza di acqua calda nella singola cella non viola i diritti del detenuto, purché sia garantita l'acqua fredda corrente in cella e l'accesso quotidiano a docce calde nei locali comuni. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Trattamento disumano e degradante: la Cassazione nega i danni
Il Detenuto ha proposto ricorso lamentando un trattamento disumano e degradante durante la carcerazione a Spoleto e L'Aquila. Le sue lamentele riguardavano l'assenza di una porta divisoria tra i servizi igienici e la camera di pernottamento, oltre alla presenza di uno spioncino nel bagno che violava la sua riservatezza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che la sorveglianza tramite spioncino risponde a esigenze di sicurezza e che la riservatezza era comunque garantita dal fatto che la cella fosse singola. Inoltre, le dimensioni e la ventilazione della cella rispettavano gli standard igienico-sanitari. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Regime detentivo speciale 41-bis: legittima la proroga del boss
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del regime detentivo speciale 41-bis per un detenuto ritenuto capo di un clan di stampo mafioso. Il provvedimento si basa su relazioni investigative che dimostrano la persistente operatività del clan e la capacità del detenuto di inviare messaggi all'esterno. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza di attualità del pericolo e la violazione del principio di rieducazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la proroga è legittima se motivata in modo logico e coerente. Inoltre, il regime speciale non viola la Costituzione, poiché non elimina le attività rieducative individuali, ma le adatta per impedire contatti pericolosi. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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