Il Detenuto, sottoposto al regime di carcere duro, ha proposto ricorso lamentando un trattamento disumano e degradante. Le sue doglianze riguardavano la limitazione delle ore d'aria, il divieto di cucinare in cella e la violazione della privacy dovuta allo spioncino sulla porta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le restrizioni applicate derivano direttamente dalle prescrizioni di legge previste per la sicurezza del regime speciale, ritenute pienamente compatibili con i diritti fondamentali dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Strasburgo. Inoltre, lo spioncino risponde a precise esigenze di vigilanza occasionale. Poiché il ricorrente si è limitato a ripetere le medesime contestazioni già respinte nei gradi precedenti senza criticare la decisione del Tribunale, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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