Un automobilista ha contestato un verbale autovelox sostenendo la sua nullità per mancata indicazione della taratura e della segnaletica preventiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo principi chiave: il verbale è valido anche se non menziona il certificato di taratura dell'apparecchio. Spetta all'automobilista, in sede di ricorso, contestare specificamente la mancata verifica periodica, obbligando così l'Amministrazione a produrre in giudizio la relativa certificazione. Inoltre, l'onere di dimostrare l'inidoneità della segnaletica stradale grava sull'opponente e non sulla Pubblica Amministrazione.
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